Comunicazione Importante a Tutti gli Iscritti : Obbligo di Avere la P.E.C. e Comunicarla all’Ordine
In riferimento alle seguenti normative (legge 28 gennaio 2009 e all’ultima normativa Monti del 2012 riguardante l’informatizzazione e la velocizzazione delle pratiche amministrative degli enti) la Federazione Nazionale ha sollecitato tutti gli Ordini a sensibilizzare ed informare i propri iscritti sull’ obbligo di avere una PEC e comunicarla al proprio Ordine , pena l’applicazione di provvedimenti disciplinari e sanzionatori da parte dell’Ordine e della F.N..
Si prega pertanto di provvedere quanto prima all’assolvimento dell’obbligo previsto dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, comunicando all’OPI il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
RIFERIMENTI NORMATIVI :
Legge 28 gennaio 2009 n.2
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Il settimo comma dell’art. 16 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2, individua quale unico requisito idoneo a far sorgere l’obbligo di attivazione della casella PEC l’iscrizione in un albo o elenco, senza distinzione alcuna sulla base dell’esercizio effettivo della professione. Ne segue che anche chi, pur non esercitando nei fatti la professione (anche se lavoratore dipendente), risulti iscritto in un albo o elenco di professionisti istituito con legge dello Stato è tenuto ad attivare una PEC e comunicarla all’ordine di appartenenza.
Aggiornata il 26/07/2012 da FormezPA
Domanda
I professionisti potranno utilizzare la PEC gratuita messa a disposizione dei cittadini per le loro attività professionali?
Risposta
No. La PEC gratuita per i cittadini è contemplata dall’articolo 16-bis, comma 5 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2. Questa norma, in particolare, prevede l’attribuzione ai cittadini richiedenti di una casella di posta elettronica certificata al fine di diffondere l’utilizzo delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni fra cittadini e pubblica amministrazione in vista di una semplificazione dei rapporti, anche in funzione di un’ottimizzazione dei tempi e dei costi delle comunicazioni. I costi di questo servizio gravano sui bilanci pubblici. Diversamente l’obbligo posto a carico dei professionisti è finalizzato a migliorare le comunicazioni fra la pubblica amministrazione e quei soggetti che operano professionalmente sul mercato. L’utilizzo da parte di questi soggetti, della posta elettronica certificata destinata ai cittadini, per finalità legate alla loro attività professionale avrebbe come effetto di far ricadere i costi di parte della loro attività professionale sulla collettività. Il professionista potrà quindi utilizzare la PEC che sarà fornita a tutti cittadini che ne facciano richiesta solo quando agisce privatamente, alla stregua di qualsiasi altro cittadino.
da FormezPA